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Grosseto: ecco il regolamento per la tutela degli animali

Assessore Tei: “Strumento di civiltà per tutelare gli animali e responsabilizzare i padroni”.

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GROSSETO - Il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per la tutela degli animali. Un progetto nato con il compito di disciplinare in modo specifico e mirato l'ambito degli animali, tutelandone il benessere, nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, favorendo la crescita e la diffusione del senso civico e di una corretta interazione uomo-animale.

Tale regolamento è nato sulla base di un confronto con il mondo delle associazioni, oltre che con la Asl 9 e la Commissione comunale Affari animali, uniformandosi in gran parte alle linee espresse dalla L.R. 59/2009 e dalla L. 281/1991.
“Oggi Grosseto fa un nuovo passo avanti – ha commentato l'assessore Giancarlo Tei -  e si dota di uno strumento di grande civiltà nel rispetto delle normative regionali e nazionali. Dovevamo dare una veste organica ad una materia importante che non poteva essere più affrontata in maniera disomogenea, solo ricorrendo a ordinanze contingenti. E lo abbiamo fatto dialogando con tutte le realtà che conoscono la materia. E che amano il mondo  degli animali”. Nel dettaglio il regolamento parte da una corretta definizione di animali nelle loro diverse caratteristiche e in base alla legge nazionale, interessandosi a quelli che si trovano stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, a parte le specie selvatiche e altre legate comunque alle norme relative all'esercizio della caccia e della pesca.
Molto esteso l'art. 5, quello che si occupa dei divieti a qualunque tipo di maltrattamento: si va dalle varie forme di isolamento e detenzione, anche in condizioni igieniche molto precarie, passando per trattamenti dolorosi, spesso effettuati con obiettivi esclusivamente estetici, forme di addestramento che favoriscono l'aggressività e che hanno per obiettivo scommesse e combattimenti, fino ad arrivare al traino a guinzaglio con mezzi di trasporto o all''abuso di catene per legare e a molto altro ancora.
Chi possiede animali, in particolare quelli esotici e/o selvatici in cattività, deve comunque riprodurre condizioni di habitat e di alimentazione adeguate ma, in generale, tutti gli animali non devono essere tenuti in ambienti inadeguati alle loro caratteristiche e alla loro specie. Attenzione al loro benessere anche nella fase di trasporto.
L'art. 13 si occupa del commercio al dettaglio di animali che devono essere tenuti in condizioni climatiche, di illuminazione e rumorosità adeguate, mentre il 14 pone regole e vincoli agli esercizi di toelettatura animali e il 15 agli impianti di addestramento di animali da compagnia. Regolamentata e quindi riconosciuta dall'amministazione come strumento di co-terapia la cosiddetta pet-therapy.
Naturalmente risultano vietati l'abbandono e la soppressione immotivata (priva del parere e della presenza di un veterinario) e l'accattonaggio con animali. Regole precise anche per l'inumazione e l'incenerimento.

Dall'articolo 22 all'articolo 26 il regolamento si occupa dei cani, dei loro bisogni, delle modalità di custodia (spazi e fruibilità) del loro accesso nelle aree pubbliche o aperte al pubblico (obbligo di guinzaglio in vari luoghi pubblici, possibilità di divieti di accesso in situazioni particolari stabilite dal Sindaco, realizzazione di spazi dedicati, obbligo di raccolta deiezioni) o in negozi (non dove si fanno preparazioni alimentari), uffici e mezzi di trasporto pubblico ma con guinzaglio e con deroghe. il Sindaco ha anche la possibilità di intervenire in caso di segnalazioni di cani aggressivi.
Dall'articolo 27 al 32 si definiscono invece le regole già vigenti per i canili e per le attività interne di volontariato da parte di associazioni accreditate in Comune, richiamandosi alla delibera comunale esistente in materia.
L'intero titolo IV (dall'art. 33 all'art. 36) si occupa dei gatti e delle altre specie animali come volatili e pesci, per i quali ci si richiama alla legge regionale 59/2009. Particolare attenzione viene data alle colonie feline (definendole e certificandone l'esistenza e la necessaria vigilanza) anche affidate a volontari ed associazioni riconosciute che operano in base a regole e vincoli chiari.
L'art. 35 si occupa specificamente del “contenimento numerico” dei piccioni in chiave di tutela dell'igiene e del decoro urbano, inglobando il contenuto delle tradizionali ordinanze sindacali (divieto di somministrare alimenti, obblighi a privati di non porre in essere comportamenti che attirino tali volatili).
Il Titolo V (dall'art. 37 all'art. 42) affronta un nodo importante come quello delle mostre faunistiche itineranti e delle attività circensi collocandosi all'interno dei termini delle leggi nazionale e regionale. Ci si richiama alla normativa nazionale in relazione all'elenco di animali selvatici e/o esotici che non possono far parte di spettacolo e intrattenimento (Legge 157/92) e alle eccezioni riconosciute ai circhi in possesso di dichiarazione di idoneità come previsto dalla Legge 150/92. E' fatto comunque divieto di omaggio di animali nell'ambito di attività commerciali, di giochi e spettacoli viaggianti.
Gli spettacoli circensi che espongono animali esotici e/o selvatici autorizzati secondo i criteri Cites ad operare sul territorio comunale, devono comunque presentare la “scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo”. Il mancato rispetto di questi vincoli e di queste regole impedisce l'attendamento; il mancato rispetto di quanto certificato vede la Polizia Municipale e la Asl, che fanno i controlli (art. 42), imporre l'ottemperanza alle regole con effetto immediato. La violazione delle prescrizioni previste da questo Regolamento, al di fuori di quanto contemplato dalle leggi in materia, prevede sanzioni (art. 43) che vanno da un minimo di 50 ad un massimo di 600 euro, a seconda dell'articolo di regolamento violato. Inoltre il Consiglio comunale ha approvato congiuntamente l’ordine del giorno attraverso il quale si chiede a Parlamento e Regione Toscana di apportare modifiche alla normativa a maggior tutela degli animali e per il riconoscimento del cavallo quale animale da affezione, se detenuto per attività private e personali.

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