Bonus Energia e Ristrutturazione: calcolo e istruzioni dall'Agenzia delle Entrate

Interventi che daranno un impulso all'economia locale, interventi agevolabili con detrazione con un massimo del 65%

Luigi Galimberti
20/09/2013
Economia
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Ieri l’Agenzia delle Entrate con una circolare ha chiarito gli elementi interpretativi e metodi di calcolo delle detrazioni fiscali sugli interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia. La Circolare n.29/E del 18 settembre 2013 definisce con chiarezza gli interventi agevolabili e l’applicazione delle aliquote previste dal Dl 63/2013 convertito con la legge 90/2013:

  • Bonus Energia al 65% dal 6 giugno 2013;
  • Bonus Ristrutturazioni al 50% fino a 96mila euro, prorogato fino a dicembre 2013.

Per calcoare la decorrenza delle spese per le persone fisiche si usa il criterio di cassa, ossia la data del pagamento (e non quella di inizio lavori). In caso di pagamento rateale si applica l’aliquota relativa alla data di ciascuna rata. Mentre per il calcolo di imprese individuali, società, enti commerciali si usa il l criterio di competenza, ossia la data di ultimazione dei lavori. I due criteri si applicano anche per la scadenza dell’agevolazione, il 31 dicembre 2013 o il 31 giugno 2014 per i lavori sull’intero condominio.


Per il Bonus ristrutturazioni, l'aliquota sale al 50% fino al 31 dicembre 2013, con tetto di spesa massimo di  96mila euro. Mentre dal gennaio prossimo l'aliquota sarà del 36% su una spesa massima di 48mila euro. La circolare di ieri definisce anche il Bonus Arredi, snellendo le procedure e vincoli, oltre ai metodi di pagamento.

Il Bonus Energia, regolato nella circole di ieri dell'Agenzia dell'Entrate, fissa la detrazione al 65% ed è valida per spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, oppure fino al 30 giugno 2014 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali. Il bonus si applica ai seguenti interventi:

  • Edifici esistenti: interventi di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 1, comma 344, legge 296/2006, con un limite alla detrazione di 100mila euro. Non sono specificate le tipologie di opere o impianti agevolabili, semplicemente è previsto che l’intervento porti una riduzione del fabbisogno annuo di energia dell’edificio: «qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla normativa di riferimento, è ammesso al beneficio fiscale».
  • Parti di edifici esistenti o unità immobiliari: interventi che riguardano strutture opache verticali o orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi. Sono previsti dall’articolo 1 comma 345 della legge del 2006, e il limite massimo di detrazione è pari a 60mila euro l’anno.
  • Pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università: introdotti dal comma 346 sempre dell’articolo 1 della norma, anche qui il tetto massimo è di 60mila euro.
  • Caldaie a condensazione in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: previsti dal comma 347, con limite di detrazione di 30mila euro.
  • Pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: introdotti dalla legge 244/2007 (art. 1, comma 286), che li ha comunque ricondotti nell’ambito degli interventi previsti dal citato comma 347 della legge 296/2006. Limite di detrazione a 30mila euro.
  • Scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria: introdotti dal Salva Italia (Dl 201/2011, articolo 4 comma 4) e riconodotti agli interventi al comma 347 della legge del 2006. Tetto di detrazione, 30mila euro.

Attenzione: queste ultime due tipologie di interventi erano state escluse dalla proroga dal testo del Dl, mentre la legge di conversione li ha ricompresi. L’Agenzia delle Entrare specifica che anche queste agevolazioni sono applicabili dal 6 giugno 2013, e non dal 4 agosto 2013 (entrata in vigore della legge di conversione).

Per i Condomini il bonus è fissato al 65% è esteso a fine giugno 2014 in considerazione del maggior tempo necessario per progettazione e realizzazione dei lavori. Gli interventi devono riguardare parti comuni degli edifici condominaili, oppure tutte le unità immobiliari del condominio. La nozione di parti comuni è stata modificata dalla legge 220/2012, in vigore dal18 giugno, e comprende:

  • Parti necessarie all’uso comune: suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti, tetti e lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e facciate.
  • Aree destinate a parcheggio, locali per i servizi in comune (portineria, incluso l’alloggio del portiere), lavanderia, stenditoi e sottotetti destinati all’uso comune.
  • Opere, installazioni, manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune: ascensori, pozzi, cisterne, impianti idrici e fognari, sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per gas, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell’aria, ricezione radiotelevisiva e per accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo e relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
  • Tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.

Il Bonus lavori antisismici prevede che l’agevolazione è applicabile dal 4 agosto al 31 dicembre 2013, per interventi effettuati su costruzioni in zone ad alta pericolosità e adibilite ad abitazione principale o ad attività produttive. Aliquota al 65% fino a 96mila euro. La norma è contenuta nell’articolo 16 , comma 1 bis, del decreto, aggiunto in sede di conversione in legge. Si tratta degli interventi previsti dall’articolo 16 bis, comma 1, lettera i, del Tuir:

  • Messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali: non sono agevolabili gli interventi realizzati sulla singola unità immobiliare, devono riguardare l’intero edificio.
  • Documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
  • Realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Attenzione: se un edificio comprende unità immobiliari adibite a prima casa, attività produttive, ma anche ad altra abitazione, si applica l’aliquota del 65% alle prime due tipologie di immobili, e quella al 50% per le altre unità immobiliari. Per l’applicazione della tempistica, si precisa che la data del 4 agosto riguarda l’avvio delle procedure di autorizzazione. Anche in questo caso la detrazione si divide in dieci quote annuali. Fonte: circolare Agenzia delle Entrate.

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